Nel progetto di legge che il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione nel marzo 2025 si prevede di modificare il Codice delle obbligazioni, in particolare con
Art. 335 o 4. Risoluzione da parte del datore di lavoro
Il licenziamento non può avvenire prima della conclusione della procedura prevista dagli articoli 335m e 335n.
Art. 335 p 5. Sanzione in caso di inosservanza della procedura
Il licenziamento è nullo se non è stata rispettata la procedura prevista dagli art. 335 l a 335 n.
Art. 335 q 6. Accordi derogatori
Un contratto collettivo stipulato tra un’organizzazione padronale e un’organizzazione sindacale può derogare agli art. da 335 l a 335 o a condizione che preveda disposizioni equivalenti.
Art. 336 a, cpv. 4 b. Sanzioni
4 Se il licenziamento di un lavoratore ai sensi dell’art. 335 l, cpv. 1 è abusivo, l’indennità non può superare l’importo corrispondente a dieci mesi di salario del lavoratore.
Nel progetto di legge trasmesso dal Consiglio federale al Parlamento nel marzo 2026 si legge (estratto dagli articoli 77-80)
Art. 335 o 4. Momento della notifica del licenziamento
1 Il licenziamento non può essere notificato prima della conclusione della procedura prevista dagli articoli 335 m e 335 n.
2 Se il licenziamento viene pronunciato in violazione del cap. 1, il termine di preavviso decorre al più presto dalla fine della procedura prevista agli art. 335 m e 335 n. La procedura può essere recuperata prima che il termine di preavviso inizi a decorrere.
Art. 335 p 5. Accordi derogatori
Un contratto collettivo stipulato tra un’associazione di datori di lavoro e un’associazione di lavoratori può derogare agli art. 335 l–335 o, a condizione che preveda disposizioni equivalenti.
Art. 336, cpv. 2, lett. d
2 È parimenti abusivo il licenziamento pronunciato dal datore di lavoro :
d. senza rispettare le disposizioni degli articoli 335 m, 335 n e 335 o, cpv. 1.
Art. 336a, cpv. 4
4 In caso di licenziamento abusivo di un lavoratore di cui all’art. 335l, cpv. 1, l’indennità non può superare l’importo corrispondente a dieci mesi di salario del lavoratore. Essa ammonta ad almeno quattro mesi di salario in caso di licenziamento abusivo ai sensi dell’art. 336, cpv. 2, lett. d, salvo in caso di violazioni minori della procedura di cui agli art. 335 m e 335 n o quando la procedura viene sanata conformemente all’art. 335 o, cpv. 2. In caso di gravi violazioni della procedura, in particolare se il datore di lavoro non comunica il preavviso o non concede il colloquio richiesto dal lavoratore, l’indennità stabilita deve essere elevata.
Anche se alla fine della consultazione l’albero della 14a misura è stato privato del suo frutto più bello (la possibilità data a un giudice di dichiarare la nullità di un licenziamento abusivo), l’USAM – ovvero l’Organizzazione mantello delle PMI svizzere – ritiene che andrebbe abbattuto completamente ; o, nelle sue parole :
Questa misura non ha nulla a che vedere con i nuovi accordi tra la Svizzera e l’UE. Il direttore dell’usam, Urs Furrer, dichiara a questo proposito : « Si tratta semplicemente di una restrizione imposta dai sindacati ».
In secondo luogo, anche con gli adeguamenti apportati al progetto sottoposto a consultazione, la misura 14 intacca un pilastro essenziale del mercato del lavoro liberale.
In terzo luogo, la Camera svizzera delle arti e dei mestieri ha definito, quasi all’unanimità, diverse condizioni per approvare il nuovo pacchetto di accordi con l’UE. Una di queste condizioni è la rinuncia alla misura 14 richiesta dai sindacati.
Ecco una dichiarazione che conferma la nostra analisi : dal punto di vista dei datori di lavoro, è fondamentale che un adeguamento degli accordi bilaterali non sia l’occasione per introdurre in Svizzera « regole » che possano ridurre la loro libertà d’impresa e annientare ogni resistenza dei lavoratori e delle lavoratrici o dei loro rappresentanti al « mercato del lavoro liberale svizzero »…
Swissmem, « associazione » di categoria in Svizzera che rappresenta l’industria tecnologica (settori macchine, apparecchiature elettriche e metalli – MEM), esprime un parere leggermente diverso :
La misura 14 sulla protezione dei salari compromette l’accettazione del pacchetto complessivo
Per quanto riguarda le misure di politica interna, le parti sociali hanno già concordato nel marzo 2025 un pacchetto di misure volte a garantire la protezione dei salari. Le misure da 1 a 13 in esso contenute garantiscono effettivamente la tutela dei salari senza interferire con il libero mercato del lavoro. Per questo motivo Swissmem sostiene il pacchetto di misure volto a garantire la tutela dei salari, a condizione che, nell’ambito del processo politico, venga mantenuto integralmente. Per contro, la misura 14 proposta in aggiunta dal Consiglio federale per estendere la protezione contro il licenziamento a un gruppo di rappresentanti eletti dei lavoratori che può arrivare fino a 35’000 persone va chiaramente troppo oltre. Deve essere ridotta a un livello accettabile, e Swissmem è pronta a collaborare in modo costruttivo per trovare una soluzione equilibrata.
Non ci sorprende che la disponibilità di Swissmem a « collaborare » arrivi così tardi ; e comprendiamo meglio perché il Consiglio federale abbia avuto così tante difficoltà durante il periodo di « mediazione » da giugno 2019 a dicembre 2023, al punto da rinunciarvi… e decidere di andare avanti…
Groupe de défense des droits syndicaux
