PER INFORMAZIONI
destinato a chi lavora per le organizzazioni
membri di Travail.Suisse o delle organizzazioni ad essa affiliate
Egregio Signore,
Gentile Signora,
1- Dalla primavera del 2025 il Gruppo per la difesa dei diritti sindacali sta seguendo le proposte del Consiglio federale volte a dotare il Paese di una « protezione adeguata contro i licenziamenti antisindacali », come raccomandato dal Comitato per la libertà sindacale e dalla Commissione di esperti per l’applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
2- Il 13 marzo 2026, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento un progetto di modifica del Codice delle obbligazioni (misura 14) il cui testo non garantisce la piena conformità del diritto svizzero : a) non copre direttamente i rappresentanti sindacali a livello aziendale (ma solo quelli eletti in una commissione del personale di un’azienda con più di 50 lavoratori, o in un comitato di un CCL nazionale di forza obbligatoria) e non contiene misure volte a rafforzare la protezione contro i licenziamenti derivanti dall’affiliazione sindacale dei lavoratori o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, b) la reintegrazione del lavoratore – che costituisce il rimedio più efficace contro gli atti di discriminazione antisindacale e che dovrebbe almeno figurare tra la gamma di misure che possono essere ordinate dall’autorità giudiziaria – non vi figura ancora ; c) il progetto riguarda solo il personale che lavora in imprese con almeno 50 dipendenti, ovvero 2,6 milioni dei 4,8 milioni* di persone attive nel paese.
3- Del resto, il Consiglio federale è inequivocabile riguardo alla 14ª misura nel suo Messaggio : « Le parti si adoperano in buona fede, ma senza obbligo di risultato, per giungere a una soluzione che consenta di evitare il licenziamento, ad esempio offrendo un posto di lavoro comparabile. Al termine delle discussioni, il datore di lavoro può pronunciare il licenziamento. » (pagina 338)
4- Per questo motivo il Gruppo ha lanciato un « Appello all’Unione sindacale svizzera (USS), a Travail.Suisse e alle nostre organizzazioni sindacali »..
5- Sebbene abbiamo contattato numerosi colleghi membri o vicini ai sindacati dell’USS, abbiamo presentato questo Appello al di fuori di questa cerchia solo durante la giornata del Primo Maggio.
6- Pertanto, dato che gli iscritti alle organizzazioni affiliate a Travail. Suisse ammontano a circa 130’000 persone, ovvero poco più di 1/3 di quelle dell’Unione sindacale svizzera (USS), ritengo necessario informarvi di questa situazione - e, così facendo, offrirvi l’opportunità di sostenere la rivendicazione : nessun ritiro o archiviazione della denuncia presso l’Organizzazione internazionale del lavoro finché la Svizzera non rispetterà pienamente i diritti sindacali !
* Per i 2,2 milioni di lavoratori e lavoratrici impiegati in piccole o microimprese con meno di 50 dipendenti, che non rientrano nella 14ª misura, è necessario agire in via prioritaria e sin da subito :
a) esigendo la presentazione preventiva di un licenziamento di un sindacalista all’ispettorato cantonale del lavoro ;
b) considerando il congedo contestato di un sindacalista come parte del periodo di sospensione legale (durante il quale il congedo è considerato nullo), alla stregua del servizio militare o della protezione civile, della malattia o dell’infortunio, della gravidanza e del periodo post-parto ;
c) conferendo agli ispettori e alle ispettrici del lavoro, alle parti sociali e alle persone interessate la facoltà di adire la giustizia in sede di procedimento sommario per neutralizzare tutti gli effetti di una decisione o di un atto giuridico contestati, in attesa di ulteriori istruzioni e di una sentenza.
7- Da un lato, gli ispettorati del lavoro possono avviare una verifica delle condizioni di lavoro, interrogare il personale e condurre indagini. Un ispettore o un’ispettrice può tentare di risolvere in via amichevole una controversia tra un datore di lavoro e un dipendente. Se l’ispettorato del lavoro non riesce a riconciliare le parti, invita queste ultime a rivolgersi al Servizio di conciliazione o addirittura a deferire il caso alle autorità giudiziarie.
8- D’altra parte, una sentenza in sede di procedimento sommario o con misure superprovvisorie avrà il vantaggio di mantenere il rapporto di lavoro fino alla decisione definitiva, e ciò può richiedere anni. Sebbene alla fine – dopo la sentenza del Tribunale federale – l’annullamento del licenziamento non venga pronunciato, il licenziato potrà adire la Corte europea dei diritti dell’uomo, e a quel punto non saranno più i giudici svizzeri a pronunciarsi ! Inoltre, l’Organizzazione internazionale del lavoro potrebbe adire la Corte internazionale di giustizia dell’Aia per ottenere una decisione o un parere giuridico.
9- PS : stiamo valutando di consegnare all’USS una copia delle firme in occasione della sua prossima assemblea dei delegati del 5 giugno 2026. Il gruppo tornerà dalla direzione di Travail.Suisse per fare lo stesso.
Vi porgo i miei cordiali saluti.
Claude REYMOND Avenue Godefroy 9, 1208 Genève - tél 022 731 87 07 courriel : claude.andre.reymond@mac.com
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