della Commissione di esperti per l’applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni

Osservazione (CEACR) - adottata nel 2025, pubblicata nella 114ª sessione della CIT (2026) Save this article in PDF

Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 - Svizzera (Ratifica: 1999)
Thursday 9 April 2026

Si rileva quanto segue:

Il progetto di modifica del CO dovrebbe, in linea di principio, corrispondere alla soluzione auspicata dalla commissione, così come descritta nella sua osservazione adottata nel 2018 e pubblicata nella 108ª sessione della CIT (2019); cfr. Commenti: «La commissione auspica che il dialogo tripartito aperto che il governo intende mantenere sulla questione della protezione adeguata contro il licenziamento antisindacale prosegua e consenta di giungere a una soluzione che dia piena applicazione all’articolo 1 della convenzione. La commissione invita il governo a riferire su eventuali sviluppi al riguardo. » Ma la misura 14 darà piena applicazione all’articolo 1 della convenzione? Sembra che i lavoratori non beneficeranno di una protezione adeguata ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione 98. Il concetto di «protezione adeguata» è una nozione giuridica indeterminata. Tuttavia, l’ambiguità risiede unicamente nel termine «adeguata». L’altro termine, «protezione», è chiaro: ricercando le diverse categorie di protezione nell’ordinamento giuridico interno, si trova il diritto alla reintegrazione. L’articolo 10 della legge sulla parità (protezione contro il licenziamento) potrebbe applicarsi per analogia; così, una norma interna in materia di parità potrebbe estendersi ai delegati sindacali… da seguire…

La commissione prende atto delle osservazioni dell’Unione sindacale svizzera (USS/SGB), ricevute il 22 agosto 2025, che riguardano questioni esaminate nell’ambito del presente commento.

Articoli 1 e 3 della convenzione. Adeguata protezione contro i licenziamenti antisindacali.

La commissione ricorda che, nella sua precedente osservazione, aveva constatato con rammarico l’assenza di progressi significativi sulla questione del rafforzamento della protezione offerta a livello nazionale contro i licenziamenti antisindacali, pur riconoscendo gli sforzi intrapresi dal governo da molti anni per favorire il dialogo sociale al fine di giungere a una soluzione. La commissione ricorda che, tra questi sforzi, figuravano in particolare: i) lo svolgimento di un seminario l’8 maggio 2017, durante il quale le parti sociali avevano espresso posizioni opposte – i rappresentanti dei datori di lavoro non desideravano rafforzare la sanzione in caso di licenziamento abusivo e rimandavano a soluzioni settoriali tramite contratti collettivi di lavoro, mentre i rappresentanti dei lavoratori chiedevano che fosse adottata la soluzione della reintegrazione e, come minimo, che l’importo massimo dell’indennità fissata dalla legge in caso di licenziamento antisindacale fosse portato da sei a dodici mesi di stipendio; e ii) l’avvio, nel giugno 2019, di una mediazione esterna e indipendente sulla questione della tutela dei sindacalisti in caso di licenziamento abusivo.

La commissione ricorda che, nell’attuale formulazione del CO, sebbene i licenziamenti antisindacali siano oggetto di una disposizione specifica (articolo 336, comma 2, lettera a)), l’indennità dovuta in caso di tale licenziamento è disciplinata dall’articolo 336a, applicabile anche ad altri tipi di licenziamento abusivo. La commissione si permette di ricordare a questo proposito che, sebbene la convenzione non imponga agli Stati di introdurre la reintegrazione del lavoratore nella loro legislazione, questa costituisce il rimedio più efficace contro gli atti di discriminazione antisindacale e dovrebbe almeno figurare tra la gamma di misure che possono essere ordinate dall’autorità giudiziaria in caso di discriminazione antisindacale; quando invece un paese opta per un sistema di indennizzo, questo deve soddisfare determinate condizioni, in particolare: i) essere più elevato di quello previsto per gli altri tipi di licenziamento al fine di dissuaderne efficacemente l’adozione; e ii) essere adeguata alle dimensioni dell’impresa interessata (cfr. lo Studio generale del 2012 sulle convenzioni fondamentali, paragrafi da 182 a 185). Pur accogliendo favorevolmente il suddetto progetto, la commissione invita il governo a proseguire i propri sforzi, anche continuando a promuovere il dialogo tripartito, al fine di garantire la piena conformità della legislazione e della prassi in materia di protezione contro il licenziamento antisindacale alla convenzione, in conformità con i principi sopra indicati. A questo proposito, la commissione incoraggia il governo, nell’ambito della sua analisi dei risultati della consultazione pubblica, ad adottare le misure necessarie affinché il progetto di modifica del CO copra l’insieme dei lavoratori protetti dalla convenzione, in particolare i rappresentanti sindacali nell’impresa. La commissione invita il governo a riferire in merito a qualsiasi progresso compiuto in tal senso.

La commissione accoglie con favore la presentazione del suddetto progetto e, in particolare, l’aumento del massimale dell’indennità ivi previsto. Rileva tuttavia che le uniche categorie di lavoratori coperte dalle disposizioni summenzionate sono: i) i rappresentanti del personale: 1) eletti all’interno dell’azienda conformemente alla legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nell’azienda (legge sulla partecipazione); 2) eletti per una questione specifica; oppure 3) membri di un organo paritetico di un istituto di previdenza a favore del personale; e ii) i membri di un comitato di categoria nazionale il cui ambito di attività è coperto da un contratto collettivo esteso (articolo 335l, capoverso 1, lettere a) e b)). Pertanto, considerando che quest’ultima categoria comprende solo un gruppo specifico di lavoratori che esercitano responsabilità sindacali, la commissione rileva che il progetto non copre direttamente i rappresentanti sindacali a livello aziendale e non contiene misure volte a rafforzare la protezione contro i licenziamenti derivanti dall’affiliazione sindacale dei lavoratori o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, quali la negoziazione e la conclusione di contratti collettivi che, in virtù della legislazione nazionale, spettano esclusivamente alle organizzazioni sindacali e ai loro rappresentanti. La commissione prende atto a questo proposito della posizione espressa dall’USS che, pur affermando che il progetto costituisce un progresso significativo, sottolinea che esso non copre tutti i lavoratori interessati, come i rappresentanti sindacali in azienda, e che non prevede la reintegrazione.

La commissione ricorda che, nell’attuale formulazione del CO, anche se i licenziamenti antisindacali sono oggetto di una disposizione specifica (articolo 336, capoverso 2(a)), l’indennità dovuta in caso di tale licenziamento è disciplinata dall’articolo 336a, applicabile anche ad altri tipi di licenziamento abusivo. La commissione si permette di ricordare a questo proposito che, sebbene la convenzione non imponga agli Stati di introdurre la reintegrazione del lavoratore nella loro legislazione, questa costituisce il rimedio più efficace contro gli atti di discriminazione antisindacale e dovrebbe almeno figurare tra la gamma di misure che possono essere ordinate dall’autorità giudiziaria in caso di discriminazione antisindacale; quando invece un paese opta per un sistema di indennizzo, questo deve soddisfare determinate condizioni, in particolare: i) essere più elevato di quello previsto per gli altri tipi di licenziamento al fine di dissuaderne efficacemente l’adozione; e ii) essere adeguata alle dimensioni dell’impresa interessata (cfr. lo Studio generale del 2012 sulle convenzioni fondamentali, paragrafi da 182 a 185). Pur accogliendo favorevolmente il suddetto progetto, la commissione invita il governo a proseguire i propri sforzi, anche continuando a promuovere il dialogo tripartito, al fine di garantire la piena conformità della legislazione e della prassi in materia di protezione contro il licenziamento antisindacale alla convenzione, in conformità con i principi sopra indicati. A questo proposito, la commissione incoraggia il governo, nell’ambito della sua analisi dei risultati della consultazione pubblica, ad adottare le misure necessarie affinché il progetto di modifica del CO copra l’insieme dei lavoratori protetti dalla convenzione, in particolare i rappresentanti sindacali nell’impresa. La commissione invita il governo a riferire in merito a qualsiasi progresso compiuto in tal senso.

Articolo 4. Promozione della contrattazione collettiva.

La commissione prende atto dei dati statistici disponibili presso l’Ufficio federale di statistica sui contratti collettivi firmati e sul numero di lavoratori coperti (al 1° maggio 2025, 44 contratti collettivi nazionali dichiarati di forza obbligatoria, che coprono 1 127 767 lavoratori, e 41 contratti collettivi cantonali estesi, che coprono 70 703 lavoratori). La commissione invita il Governo a continuare a fornire informazioni statistiche aggiornate sul numero di contratti collettivi per settore e sul numero di lavoratori coperti.

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