Di seguito è riportato un estratto della lettera di Amnesty International all’Ufficio federale di giustizia del 12 gennaio 2011, il primo dei documenti che rendiamo disponibili.
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Il diritto alla reintegrazione dei sindacalisti licenziati arbitrariamente a causa della loro attività sindacale può essere una misura particolarmente appropriata per rafforzare l’effetto preventivo atteso contro gli attacchi alla libertà di associazione. Qualora si preferiscano altre misure, come attualmente previsto dal disegno di legge presentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Amnesty International sottolinea che tali misure devono essere esaminate con estrema attenzione per garantirne l’effettiva idoneità alla luce degli impegni internazionali della Svizzera. Sebbene le parti possano prevedere la reintegrazione tramite accordi, contratti di lavoro standard o contratti collettivi, constatiamo con preoccupazione che il disegno di legge non prevede la reintegrazione dei sindacalisti licenziati a causa della loro attività sindacale. Non solo il Comitato per la libertà sindacale dell’OIL, ma anche il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite hanno recentemente raccomandato alla Svizzera di modificare la propria legislazione per consentire la reintegrazione dei sindacalisti licenziati per questi motivi.6
Proponiamo che l’articolo 337c, comma 3, del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) tenga conto di questa preoccupazione e venga modificato di conseguenza come segue :
Art. 337c, comma 3 : Il giudice può ordinare al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore licenziato e di versargli un’indennità, il cui importo sarà determinato liberamente dal giudice, tenendo conto di tutte le circostanze ; tale indennità non può tuttavia superare l’equivalente di dodici mesi di stipendio. Sono fatti salvi i danni eventualmente dovuti per altri motivi.
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Di seguito è riportato un estratto del rapporto redatto da Luca Cirigliano, Segretario centrale dell’SGB, il 6 novembre 2012 – l’ultimo dei documenti che rendiamo disponibili.
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Il Consiglio federale non ha nemmeno presentato i risultati della consultazione, conclusasi il 14 gennaio 2011. Questa situazione è inaccettabile.
Per questo motivo, il Comitato dell’Unione Sindacale Svizzera (USS) è stato costretto, dopo tutti questi anni di attesa, a riattivare il ricorso presentato all’OIL, presentando nuove prove il 19 settembre 2012. Il ricorso descrive l’inazione del Consiglio federale e la resistenza dei datori di lavoro, che non sostengono nemmeno i minimi miglioramenti della tutela, e presenta inoltre nuovi casi di licenziamento ingiusto. L’USS chiede all’OIL di riconoscere il rifiuto delle autorità svizzere di porre fine a una grave situazione che viola i diritti fondamentali.
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Vedi anche il documento 2019-05-10uss C190515F_A17_LC_Protection_licenciements-abusifs e, in precedenza, il documento Riattivazione del ricorso presentato dalla Federazione Sindacale Svizzera contro il Governo e lo Stato svizzero per violazione dei diritti sindacali presso l’OIL – caso n. 2265
Quest’ultimo è stato pubblicato qui : https://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article2197.
